Paura improvvisa che arriva senza un reale motivo, cuore che inizia a battere all’impazzata, difficoltà respiratorie, intorpidimento delle mani e dei piedi, nausea, capogiri, tremori, svenimenti…Sono solo alcuni dei sintomi più comuni degli attacchi di panico.
Ma che cos’è l’attacco di panico, una malattia? L’attacco di panico è un breve episodio di ansia intollerabile, che dura al massimo 20 minuti: si tratta dunque di un disturbo d’ansia. Questo disturbo è molto diffuso: si stima che colpisca, almeno una volta nella vita, circa una persona su 3.
Nello specifico, quando gli attacchi di panico sono ricorrenti (si manifestano a cadenza regolare per almeno un mese), si parla di “disturbo di panico”: nel disturbo di panico, gli attacchi sono frequenti ed influenzano l’intera esistenza della persona, dalle relazioni sociali alla carriera.
Si può allora ottenere l’invalidità per attacchi di panico? Le linee guida dell’Inps sugli accertamenti degli stati invalidanti citano innanzitutto gli attacchi di panico tra i sintomi moderati, nella scala per la valutazione globale del funzionamento psicologico, sociale e lavorativo, e tra le basi di valutazione dei disturbi d’ansia. Inoltre, ad alcune tipologie di disturbi di panico sono associate delle percentuali d’invalidità.
Chi soffre di disturbi di panico, poi, se questi sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, può chiedere il riconoscimento dell’handicap, quindi dei benefici della legge 104.
Infine, se i disturbi di panico determinano una temporanea incapacità lavorativa, è possibile assentarsi per malattia, ed è anche possibile, per analisi e cure, chiedere dei permessi specifici.
Ma procediamo per ordine
Indice
1 Invalidità per attacchi di panico
2 Legge 104 per attacchi di panico
3 Domanda d’invalidità e Legge 104 per disturbi di panico
4 Posso assentarmi per malattia se ho attacchi di panico?
5 Posso assentarmi se il disturbo di panico richiede cure ricorrenti?
6 Posso assentarmi per le analisi sugli attacchi di panico?
Invalidità per attacchi di panico
Per quanto riguarda il riconoscimento dell’invalidità a causa degli attacchi di panico, cioè della riduzione della capacità lavorativa, questo è possibile se la patologia si presenta in forma cronica o grave, tale dunque da determinare una riduzione della capacità lavorativa.
Nelle tabelle Inps indicative delle percentuali d’invalidità, il disturbo di panico dà diritto a un riconoscimento d’invalidità del 15%, del 35% se associato all’agorafobia.
L’ agorafobia consiste nella paura degli spazi aperti e affollati, o nella paura di trovarsi in pubblico, ed è frequentemente accompagnata da attacchi di panico.
Gli attacchi di panico possono comunque essere sintomatici di altri disturbi d’ansia, ai quali a loro volta possono essere associate delle percentuali d’invalidità:
sindrome depressiva endoreattiva lieve: 10% d’invalidità;
sindrome depressiva endoreattiva media: 25% d’invalidità;
sindrome depressiva endoreattiva grave: dal 31% al 40% d’invalidità;
sindrome depressiva endogena lieve: 30% d’invalidità;
sindrome depressiva endogena media: dal 41% al 50% d’invalidità;
sindrome depressiva endogena grave: dal 71% all’80% d’invalidità;
nevrosi fobico ossessiva e/o ipocondriaca di media entità: dal 21% al 30% d’invalidità;
nevrosi fobico ossessiva lieve: 15% d’invalidità;
nevrosi fobico ossessiva grave: dal 41% al 50% d’invalidità;
nevrosi ansiosa: 15% d’invalidità;
psicosi ossessiva: dal 71% all’80%. d’invalidità.
Legge 104 per attacchi di panico
Mentre l’invalidità è intesa come la riduzione della capacità lavorativa, il riconoscimento dell’handicap, che dà diritto ai benefici della Legge 104, spetta a chi ha una minorazione fisica, psichica o sensoriale tale da impedire o limitare notevolmente l’integrazionesociale, lavorativa, personale e familiare; in parole semplici, l’handicap esprime la condizione di svantaggio della persona.
Per valutare lo stato di handicap, si deve tener conto della difficoltà d’inserimento sociale dell’interessato, in base alla patologia o menomazione riscontrata. Nel caso in cui gli attacchi di panico risultino avere delle conseguenze talmente gravi da impedire una normale vita sociale, familiare e lavorativa, questi possono determinare il sorgere di un handicap.
Chi soffre di disturbi di panico può dunque ottenere il riconoscimento della Legge 104.
Domanda d’invalidità e Legge 104 per disturbi di panico
Per chiedere il riconoscimento dell’invalidità e dell’handicap per disturbi di bisogna innanzitutto richiedere al proprio medico curante, ), o ad un medico convenzionato col servizio sanitario nazionale, il certificato medico introduttivo (certificato SS3).
Bisogna poi inviare all’Inps la domanda d’invalidità: la procedura è unica, e vale anche per il riconoscimento dell’handicap. Per approfondire: Guida alla domanda d’invalidità, Legge 104 e accompagno.
Posso assentarmi per malattia se ho attacchi di panico?
L’attacco di panico è un episodio, per quanto con gravi sintomi, che si esaurisce in breve tempo, nell’arco di 20 minuti.
Se ti viene un attacco di panico mentre sei al lavoro e ti lascia spossato, puoi comunque, avvertendo l’azienda del malore, assentarti per sottoporti a un controllo medico: sarà poi il medico curante a decidere se hai bisogno di giornate di riposo, e ad assegnarti quindi giornate di malattia, oppure se puoi tornare subito al lavoro.
Se soffri di disturbi frequenti di panico e attraversi una fase acuta, magari accompagnata da altri disturbi d’ansia, il medico può ugualmente assegnarti delle giornate di malattia.
Posso assentarmi se il disturbo di panico richiede cure ricorrenti?
Se il trattamento del disturbo di panico richiede cicli di cura ricorrenti, cioè terapie ambulatoriali alle quali devi sottoporti periodicamente, hai la possibilità di richiedere, anche in questo caso, assenze per malattia.
Il medico può certificare separatamente ogni ciclo di cura, oppure rilasciare un unico certificato, che attesti la necessità di terapie ricorrenti e le date in cui avverranno le prestazioni: in quest’ipotesi, il trattamento successivo è equiparato alla ricaduta della malattia. Terminate le cure, la struttura sanitaria deve rilasciare una dichiarazione che attesti l’esecuzione delle terapie, diversamente l’assenza non può essere indennizzata. Come la malattia.
I giorni che intercorrono tra una cura e la successiva non sono indennizzabili, se non risultano debitamente certificati come malattia.
Posso assentarmi per le analisi sugli attacchi di panico?
Se devi fare delle analisi per capire la natura e la causa degli attacchi di panico (accertamenti diagnostici), e questi sono breve durata, solitamente non sono indennizzabili come le assenze per malattia, a meno che non si tratti di controlli:
urgenti ed impossibili da effettuare al di fuori dell’orario di lavoro;
talmente invasivi da richiedere un periodo di convalescenza.
Se, per gli attacchi di panico, hai necessità di visite, cure o trattamenti, e la tua situazione non rientra nelle ipotesi indennizzabili per malattia, devi comunque sapere che hai la possibilità, a seconda del contratto collettivo applicato, di richiedere:
specifici permessi retribuiti, se previsti dal contratto collettivo applicato, nazionale, territoriale o aziendale, o se sussistono specifici accordi individuali col datore di lavoro;
permessi retribuiti scomputati dai permessi ed i riposi retribuiti spettanti da contratto (rol, banca ore, etc.);
permessi non retribuiti.
Dal sito: laleggepertutti.it
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